Per capire come ci si debba comportare con uno scooter o carrozzina elettrica per disabili, si deve fare riferimento alla classificazione del mezzo. Secondo il Codice della Strada le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore NON rientrano nella definizione di veicoli.

A stabilirlo è l’articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, secondo cui:

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Prima di tutto va accertato dunque che il nostro mezzo rientri nella CLASSIFICAZIONE DI AUSILIO MEDICO SECONDO IL CODICE DELLA STRADA al quale possa essere applicata la norma.

Relativamente all'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, che classifica come NON VEICOLI le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, va chiarito cosa si intende per ausili medici.

E’ necessario che la ditta costruttrice dichiari che il prodotto è costruito secondo le norme comunitarie vigenti. Nello specifico, le dichiarazioni del costruttore dovrebbero attestare che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e persone con incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico, e che lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184). Meglio se il veicolo è stato sottoposto con successo a verifiche relative alla sua sicurezza secondo norme tedesche e internazionali.

Deve essere iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 €˜Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46‑¬ e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008 e la dichiarazione secondo cui il prodotto ha una sua iscrizione in qualità di DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.

DOVE POSSONO CIRCOLARE CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI

Poiché il Codice della Strada definisce le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili NON veicoli, ne deriva che a questi è consentito circolare nelle zone riservate ai pedoni. Il Codice della Strada regolamenta il Comportamento dei pedoni all’articolo 190; di particolare interesse per la questione, il punto 7:

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità ; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

ASSICURAZIONE SI' O NO? - Ulteriore questione: l'assicurazione. E' obbligatorio assicurare la propria carrozzina, passataci dalla Asl, per danni a se stessi e terzi? E la cosa è a carico dell'assistito? Su questo una nota del Ministero della Sanità aveva sancito il non obbligo di assicurazione per le carrozzine elettriche in comodato d'uso gratuito a carico degli assistiti. Così la nota, in riferimento al caso sollevato dalla Asl di Albenga:
IL FATTO - La polemica nasce dall'invio di una lettera nella quale la Asl savonese informava i pazienti disabili del distretto socio sanitario di Albenga che hanno in comodato d'uso gratuito carrozzine e scooter elettrici dall'azienda sanitaria, dell'obbligo di assicurarsi contro eventuali incidenti. La lettera precisava inoltre che, in caso di mancato adempimento, il mezzo sarebbe stato temporaneamente ritirato e sostituito da carrozzina manuale. L'assicurazione si sarebbe quindi resa necessaria per mettere al riparo lo Stato da eventuali risarcimenti in caso di danni causati dalle carrozzine.

A questo era seguito un interessamento da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali di Albenga, con la richiesta di un parere del Ministero della Sanità , la cui risposta non si è fatta attendere, ed è decisamente dalla parte dei cittadini.

LA NOTA DEL MINISTERO - La Direzione Generale del Ministero della Sanità ha definito illegittimo e censurabile tale comportamento, motivandolo, con una nota inviata alla amministrazione comunale di Albenga, così: "Il provvedimento ministeriale che regolamenta, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, l'erogazione dei dispositivi e degli ausili tecnici, tra cui le carrozzine a movimentazione elettrica (d.m. 332/1999), prevede, in via ordinaria, che tali ausili siano prescritti da un medico specialista, appositamente autorizzati e successivamente forniti dalla Asl di residenza dello stesso e assegnati in proprietà agli assistiti."

In merito al comodato d'uso gratuito, la nota afferma:
"Viceversa, l'adozione del comodato d'uso gratuito come formula di fornitura lascia invariato il titolo di proprietà dell'ausilio in capo alla Asl, con conseguenti possibili profili di responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. La richiesta agli assistiti destinatari della cessione dell'ausilio di sottoscrivere una polizza di assicurazione a titolo individuale potrebbe originare proprio dalla volontà di tutelare l'Asl dal rischio di eventi come quello che è stato segnalato dall'articolo di stampa allegato alla nota".

Infine ricorda come non debbano essere gli assistiti a farsi carico dell'eventuale assicurazione, né tantomeno dichiara legittimo il ritiro dell'ausilio nel caso di non stipula: "La scelta della Asl di avvalersi della facoltà prevista dalla norma citata "allo scopo di conseguire economie di gestione" non può tradursi in un onere imposto agli assistiti, cui il Servizio sanitario nazionale deve garantire la fornitura degli ausili a titolo gratuito. Né si può condividere la soluzione proposta che prevede, in caso di rifiuto dell'utente, la prospettiva, di certo non legittima, di ritiro dell'ausilio fornito. È opinione della scrivente Direzione generale del Ministero della Sanità che tale comportamento non sia supportato da previsioni normative, oltre ché censurabile in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale e comunque poco rispettoso nei confronti degli assistiti con disabilità ".